Siamo in primavera, le giornate cominciano ad allungarsi, le temperature stanno via via diventando sempre più gradevoli e, per noi del settore, è iniziata la stagione delle tende da sole e con essa la solita domanda che le accompagna…
“l’acquisto di tende da sole gode dell’IVA agevolata al 10% o al 4% ? “
La risposta è che le tende da sole rientrano nell’aliquota IVA al 22% ! 22% su tutto prodotto e manodopera.
Eppure, quotidianamente, molti clienti ci chiedono se è vero che le tende da sole usufruiscono dell’IVA ridotta al 10%, alcuni chiedono se almeno la posa si può fatturare al 10%. Altri ancora dicono che si può applicare l’IVA al 4% su tutto perchè l’hanno letto o gli è stato suggerito dall’amico che sa tutto delle norme.
Ma purtroppo, come spesso accade, la legge non è scritta per essere capita! e non fa certo eccezione la legge sulla presunta agevolazione dell’iva sulle tende da sole!
Dopo Lunghe ricerche e Dopo aver interpellato Commercialisti, Colleghi, Fornitori e produttori di Tende da Sole (che avrebbero tutto il vantaggio nel dire di Si..)
ECCO LA RISPOSTA meno “POLITICHESE” che siamo riusciti ad ottenere
Non è possibile applicare l IVA al 10% nel caso di Tende da sole neanche nel caso di ristrutturazione lettera d) Dpr 380/2001 siccome pur essendo beni finiti non si incorporano nell’immobile,
e non fanno parte dell’elenco.
–Per beni finiti si intendono quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Non si devono considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, chiodi, piastrelle).
A titolo esemplificativo, possono considerarsi “beni finiti” purchè risultino, da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili assoggettati all’aliquota del 4% o del 10%:
– gli ascensori e i montacarichi,
– gli infissi esterni ed interni,
– i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.),
– i prodotti per impianti idrici,
– i prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifone, tubazione, ecc.),
– i prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.),
– i prodotti per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.),
– e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell’art. 12 del DPR. n. 633/72.
Inoltre sono considerati beni finiti:
– i caminetti, e possono godere dell’aliquota agevolata del 4% o del 10%, solo nel caso in cui siano ceduti per essere utilizzati per realizzare immobili agevolati (case non di lusso, case rurali, scuole, ecc.)
Detto Questo: le Tende da Sole usufruiscono dell’IVA normale al 22% sia per la prima installazione che per le manutenzioni.
Tuttavia è possibile che alcuni “Furbi” siano riusciti ad inserire le proprie Tende da Sole all’interno della pratica DIA per la ricostruzione.. o abbiano elaborato altre “escamotage”
per camuffare l’installazione di una tenda con qualcosa che non è !
Lasciando la cosa Sotto la diretta responsabilità del dichiarante e mai del consulente che suggerisce questa pratica!
Quindi Purtroppo
la Risposta alla Domanda: Se si può avere l’ IVA al 10% sulle tende da sole? è NO! Non si Può!
Se altri ti consigliano di farlo.. tanto provare non costa nulla.. Ora sai che non e cosi!