La pubblicazione in Gazzetta della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha confermato anche per il 2020 molti dei benefici fiscali previsti per i possessori di immobili, i cosiddetti Bonus Casa.

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio per il 2020 ha esteso fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni fiscali previste per:

  1. le ristrutturazioni edilizie
  2. l’acquisto di mobili per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione
  3. la riqualificazione energetica

Bonus Casa 2020: le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L’agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Ecobonus

Confermato anche il c.d. ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all’85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi ammessi all’agevolazione sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (limite 100.000 euro);
  • interventi sull’involucro degli edifici (limite 60.000 euro);
  • installazione di pannelli solari (limite 60.000 euro);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (limite 30.000 euro);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (limite 60.000 euro);
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (limite 30.000 euro);
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Di seguito il dettaglio della detrazione applicabile per i suddetti interventi:

Bonus mobili

La Legge di Bilancio conferma per il 2020 anche il c.d. bonus mobili che prevede un detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

E per quanto riguarda lo sconto in fattura 2020 per interventi di riqualificazione energetica?


La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha rivisto la disciplina del cosiddetto sconto in fattura, inizialmente prevista dal D.L. n. 34/2019, relativa agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio per il 2020 ha sostituito il comma 3.1 dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con il seguente:

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Contestualmente, con il successivo comma 176 della Legge di Bilancio per il 2020 vengono abrogati i commi 2, 3 e 3-ter, dell’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, eliminando così la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura.

Dal combinato disposto dai 2 commi della Legge di Bilancio, è prevista una revisione dall’1 gennaio 2020 dell’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi che fruiscono delle cosiddette detrazioni denominate Ecobonus e Sismabonus.

Nel dettaglio, dall’1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere uno sconto in fattura resta anziché fruire la detrazione fiscale classica, resta valida unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

In sostanza, gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura dovranno essere:

  • di importo pari o superiore a 200.000 euro;
  • effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

È, dunque, abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura a tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari).