Nella Manovra al vaglio in questi giorni, tra conferme e cancellazioni, vediamo quali agevolazioni e bonus fiscali resteranno in piedi rispetto a quanto visto nel corso degli ultimi anni.
Bonus per arredare casa: mobili ed elettrodomestici
Nel 2024 sarà ancora possibile portare in detrazione l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per la propria casa, a patto che vengano acquistati per un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il tetto di spesa per poter detrarre il 50% dell’Irpef, è sceso però da 8.000 € a 5.000 €. La detrazione viene divisa in dieci quote annuali di pari importo.
Bonus edilizi 2024
Restando in tema di casa, vediamo cosa cambia per i bonus edilizi tanto discussi negli ultimi mesi. Resta per il 2024 l’Ecobonus con una detrazione in 10 anni e aliquote variabili dal 50 al 75% , a seconda del tipo dei lavori realizzati.
Rifinanziato anche il Bonus Facciate, per il rifacimento di facciate e balconi, compresi i sistemi di isolamento a cappotto. Il bonus prevede una detrazione dilazionata in 10 anni e, come per l’Ecobonus, ha aliquote variabili.
Ritroviamo nel prossimo anno anche il Sismabonus, una detrazione ad aliquote tra il 50 e l’85% in 10 anni, per lavori mirati alla riduzione del rischio sismico degli edifici e per interventi di efficientamento.
Confermato anche il Bonus ristrutturazioni per interventi di riqualificazione ed efficienza energetica, detraibili al 50% e spalmabili su 10 anni.
Il Superbonus scende al 70%
Come già annunciato, si conferma il “ribasso” del Superbonus che dal 90% del 2023 scende al 70% del 2024. Fino alla fine di quest’anno, però, potranno usufruire del 110% gli edifici con lavori già avviati nel 2022.
In particolare, nel 2024 il Superbonus sarà:
- al 70%per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a) dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119);
- del 110%per interventi su edifici residenziali o unità immobiliari per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell’articolo 119); per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell’articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell’articolo 119).
Sconto in fattura e cessione del credito, le deroghe
Cosa succede al divieto di cessione del credito e allo sconto in fattura? Sarà ancora possibile esercitare le due opzioni nel 2024 solo se alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativoper gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
E, ancora, nelle seguenti casistiche:
- per gli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
- per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119,comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio;
- per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.