Il famoso articolo 119 del Decreto Rilancio amplia la detrazione ammissibile, arrivando al 110%, per tutti gli interventi di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e relativa Legge di conversione e modifiche successive.
Vista la formulazione di tale articolo la domanda fondamentale è: i requisiti da rispettare per l’accesso a questo superbonus sono quelli previsti all’art. 14 del DL 63/2013 a cui aggiungere, tra le altre, il famoso doppio salto di classe di cui al comma 3 dell’art. 119?
A nostro parere si, anche perché se si tratta di un potenziamento economico dell’ecobonus esistente, appare quindi normale che gli obblighi già previsti debbano essere rispettati, si spera che la conversione in Legge del DL Rilancio possa chiarire questo dubbio, insieme a tanti altri attualmente sul tavolo.
Cosa vuol dire rispettare i requisiti del vecchio Ecobonus?
Ma cosa vorrebbe dire rispettare i requisiti del vecchio ecobonus? Val la pena richiamare il comma 2 quater dell’art. 14 del DL 63/2013 come convertito in Legge e modificato successivamente, che prevede una detrazione di spese su parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la qualità media dell’edificio di cui al DM 26 giugno 2015.
Ecobonus 110%: la qualità media dell’edificio
Continuiamo ad inseguire la possibile verità, cosa vuol dire qualità media dell’edificio?
Esaminando il DM Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici del giugno 2015, la risposta arriva dall’art. 5.2.1 dell’allegato 1, che definisce:
- un involucro con qualità medie in relazione al riscaldamento invernale se ha un indice di prestazione energetica compreso tra 1 volta e 1,7 volte l’indice di prestazione energetica dell’edificio di riferimento;
- un involucro con qualità medie in relazione al raffrescamento estivo se ha una trasmittanza termica periodica superiore o inferiore a 0,14 in relazione al rapporto tra area solare equivalente estiva e superficie utile.
Provando a ragionare in termini di grandi numeri, il primo punto dovrebbe essere facilmente rispettabile per interventi di isolamento dell’involucro edilizio, in quanto il rispetto del doppio salto di classe energetica di fatto conduce già verso un involucro performante in relazione al riscaldamento invernale.
Appare invece critico il raggiungimento della qualità media invernale per interventi parziali o assenti sull’involucro edilizio, raggiungendo il doppio salto di classe attraverso interventi impiantistici (art. 119 comma 1.b).
Ecobonus 110%: la modellazione dell’edificio
Il secondo punto richiesto invece si ritiene debba prevedere una attenta modellazione dell’edificio, che può essere eseguita solo dopo i sopralluoghi nelle varie unità immobiliari.
Per un professionista su questo punto appare più complesso fornire una indicazione preliminare di fattibilità in base alla sua sensibilità ed esperienza e si ricade nella critica situazione in cui potrebbe essere necessaria una richiesta di somme di denaro per la verifica di fattibilità del raggiungimento dei requisiti minimi previsti per il 110%, spesa che non sempre viene appoggiata nelle assemblee di condominio.
Ecobonus 110%: il doppio salto di classe
Infine si fa notare come l’impostazione dei due punti di cui sopra derivanti dal DM Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici lascerebbe sospettare che il doppio salto di classe richiesto debba essere conseguito dall’edificio nel suo complesso e non dalla singola unità immobiliare che lo compone (altro punto non chiaro del DL Rilancio).
Ciò costringerebbe i tecnici ad eseguire una modellazione dello stesso edificio in difformità alle linee guida stesse per i casi di immobili in condominio con riscaldamento autonomo, si confida sempre in chiarimenti nella conversione in Legge.